Sez. 1, Sentenza n. 8735 del 08/09/1997 (Rv. 507692 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Arbitrato irrituale - Spese e onorari degli arbitri - Liquidazione - Speciale procedimento di liquidazione del compenso previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Modifiche alla disciplina dell' arbitrato introdotte dalla legge n. 25 del 1994 - Ininfluenza.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo; e ciò anche quando l'arbitro irrituale sia stato designato dal Presidente del tribunale. Nè sulla sfera di applicabilità del ridetto procedimento di liquidazione, assumono rilievo in senso estensivo, tale da comprendervi quindi anche l' arbitrato irrituale, le modifiche alla disciplina dell'arbitrato introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 (comunque non applicabili, ai lodi pronunciati, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, salve le ipotesi particolari di cui all'art. 27 della stessa) non giustificandosi, neppure alla stregua di tale nuova normativa, la piena equiparabilità sul piano degli effetti del lodo rituale e di quello irrituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)