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Sez. 1, Sentenza n. 7604 del 10/07/1993 (Rv. 483100 - 01)

Arbitrato - Arbitri - Compenso | Spese e onorari degli arbitri - Liquidazione - Procedimento - Disciplina ex art. 814 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Arbitrato irrituale - Inapplicabilità - Eccezione di illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 della Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1993-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483100-01

Arbitrato - Arbitri - Compenso

Lo speciale procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari agli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato irrituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all' arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale e che consiste nell'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo effettuato da una parte. Tale interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, attesa la diversità tra le due forme di arbitrato e la possibilità che nell' arbitrato libero gli arbitri hanno di fruire dell'ordinario procedimento di cognizione per far valere nei confronti delle parti i propri diritti patrimoniali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)