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Sez. 6 - , Sentenza n. 47883 del 25/09/2019 Cc. (dep. 25/11/2019) Rv. 277566 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Provvedimento di sequestro - Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Modifica dell'art. 324 cod. proc. pen. da parte della legge n. 47 del 2015 - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Trasmissione frazionata degli atti al Tribunale del riesame - Possibilità - Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277566-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)