Sez. 6, Sentenza n. 23043 del 09/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290138-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni - Decorrenza – Misura disposta nei confronti di più soggetti – Ricezione degli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente – Necessità – Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di impugnazioni cautelari personali, il termine di dieci giorni entro cui il tribunale del riesame deve decidere sulla relativa richiesta decorre dalla ricezione di tutti gli atti già presentati dal pubblico ministero a corredo della propria istanza di cautela, sicché, in caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che abbiano avanzato richiesta di riesame, pur se comprensivi di quelli relativi ad altri coindagati che abbiano proposto analoga impugnativa in tempi successivi, non determina il decorso del predetto termine, il cui "dies a quo" dev'essere fissato nel momento in cui l'organo giudicante riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti di quest'ultimo, siano già in suo possesso.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)