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Sez. 2, Sentenza n. 937 del 10/05/1962 (Rv. 251538 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO - LEGGE REGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI - ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA - NATURA PUBBLICISTICA - REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO IN CUI IL RAPPORTO DI LAVORO SI E SVOLTO - CITTADINANZA ITALIANA DEL DIPENDENTE E DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251538-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO - LEGGE REGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI - ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA - NATURA PUBBLICISTICA - REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO IN CUI IL RAPPORTO DI LAVORO SI E SVOLTO - CITTADINANZA ITALIANA DEL DIPENDENTE E DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA.*

Poiche l'Assicurazione sociale obbligatoria e un istituto di diritto pubblico, caratterizzato dalla sua finalita sociale e dall'obbligatorieta del rapporto, e le relative norme nulla hanno a che vedere con le norme privatistiche sulle obbligazioni, e poiche il contratto di lavoro, di natura privatistica, non si identifica con l'Assicurazione sociale e ben differenziate sono le obbligazioni nascenti dal primo e gli obblighi derivanti dalla seconda, rimanendo il contratto di lavoro esclusivamente l'occasione per il sorgere del rapporto assicurativo obbligatorio, da cio deriva che la legge regolatrice dell'Assicurazione sociale non puo che essere la legge di natura pubblicistica dello stato in cui il rapporto assicurativo sorge e si svolge, che e lo stato nel cui territorio il rapporto di lavoro ha avuto inizio e svolgimento, indipendentemente dalla nazionalita delle parti di questo ultimo e diverso rapporto. Pertanto, di fronte ad un rapporto di lavoro iniziato, svolto completamente e cessato all'estero, pur essendo il dipendente cittadino italiano ed italiana l'impresa datrice di lavoro, essendosi il rapporto assicurativo creato e svolto sotto la sovranita dello stato estero, non e richiamabile, in relazione a detto rapporto assicurativo, l'art 25 delle preleggi (regolante le obbligazioni nascenti da contratto di diritto privato) e ad esso non sono quindi applicabili le leggi e le Disposizioni italiane.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)