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Sez. L, Sentenza n. 4882 del 08/10/1985 (Rv. 442276 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442276-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE.*

L'art. 25, primo comma, delle preleggi, che determina la legge regolatrice delle obbligazioni nascenti da contratti di diritto privato, non è applicabile ai fini dell'identificazione della legge regolatrice del rapporto di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, questo costituendo (secondo la legge italiana) un istituto di diritto pubblico, caratterizzato dall'obbligatorietà del rapporto assicurativo sociale, che è distinto dal rapporto di lavoro, il quale costituisce soltanto l'occasione per la nascita ope legis (come effetto automatico dell'assunzione del lavoratore) del rapporto assicurativo stesso. (V 449/84, mass n 432677; (V 189/84, mass n 432448; (V 2298/74, mass n 370689; (V 1901/73, mass n 364952; (V 937/62, mass n 251538).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2094, Preleggi art. 25, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)