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Sez. 2, Sentenza n. 6113 del 25/06/1994 (Rv. 487196 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Determinazione degli interessi in misura superiore alla legale - Pattuizione - Forma scritta "ad substantiam" - Indicazione in cifre del tasso pattuito - Necessità - Esclusione - Determinazione "per relationem" - Ammissibilità - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487196-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi

L'obbligo della forma scritta richiesta "ad substantiam" dall'art. 1284 comma terzo cod. proc. civ. per la pattuizione e la determinazione di interessi in misura superiore a quella legale non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi in questo secondo caso che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obbiettivamente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)