Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 04/02/2000 (Rv. 533455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Per litisconsorzio necessario - Notificazione nel termine di legge soltanto nei riguardi di una sola parte - Conseguenze - Ammissibilità - Dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI
Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)