Sez. 6, Sentenza n. 28411 del 13/11/2012 Ud. (dep. 01/07/2013) Rv. 256435 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Integrazione con la motivazione della sentenza di primo grado - Legittimità - Condizioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)