Sez. 2, Sentenza n. 30838 del 19/03/2013 Ud. (dep. 18/07/2013) Rv. 257056 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)