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Sez. 6 - , Sentenza n. 5224 del 02/10/2019 Ud. (dep. 07/02/2020) Rv. 278611 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Integrazione con la motivazione della sentenza di primo grado - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278611-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)