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Sez. 3, Sentenza n. 11490 del 21/06/2004 (Rv. 573775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Proposizione della relativa domanda con l'atto di costituzione nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio ma anche in sede di atto di riassunzione con la comparsa di risposta con la quale la parte interessata si costituisce nel giudizio riassunto davanti al giudice di rinvio. Ne consegue che, anche nel regime anteriore alla novella del codice di procedura civile del 1990, è inammissibile la domanda formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, preclusa ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)