Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24435 del 17/10/2017 (Rv. 646813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - "Causa petendi" - Identificazione - Allegazione di un titolo d'acquisto diverso nel corso del giudizio di primo grado o in appello - Domanda nuova - Esclusione - Conseguenze - Sentenza fondata su uno dei titoli allegati - Sentenza di secondo grado fondata sull'altro titolo - Ammissibilità - Necessità di impugnazione incidentale o istanza in tal senso ex art. 346 c.p.c. - Esclusione - Fondamento – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
I diritti reali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che ne costituisce il fondamento, sicché l'allegazione nel giudizio di rivendicazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a base della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese sul piano probatorio, non implicando la proposizione di una domanda nuova né la rinunzia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza. Pertanto, decisa la controversia sulla base di uno dei titoli suddetti, al giudice dell'impugnazione non è preclusa la decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, accolta in prime cure la domanda, proposta in via subordinata, di acquisto per usucapione della proprietà di una terrazza di copertura, fosse necessaria, ai fini dell'esame, in appello, di un diverso titolo di acquisto - già dedotto in prime cure in via principale - la formulazione di impugnazione incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)