Sez. L, Sentenza n. 3284 del 20/04/1990 (Rv. 466739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO ISTITUITO ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO INDETTI DALL'IMPRESA O DA POTENZIALI DATORI DI LAVORO - CARATTERE SPECIALE - CORRISPETTIVITÀ TRA LE PRESTAZIONI DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO ISTITUITO ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO INDETTI DALL'IMPRESA O DA POTENZIALI DATORI DI LAVORO - CARATTERE SPECIALE - CORRISPETTIVITÀ TRA LE PRESTAZIONI DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Nel rapporto che si istituisce attraverso la frequenza di corsi di formazione e perfezionamento indetti dall'impresa (o, comunque, da potenziali datori di lavoro), l'unico oggetto del contratto è costituito dall'insegnamento impartito dall'imprenditore (o dal soggetto che abbia istituito il corso), dando luogo, così, ad una peculiare figura contrattuale in cui esula qualsiasi corrispettività tra le prestazioni delle parti, in quanto il dispendio di energie psicofisiche sopportato dall'allievo - anche nel caso in cui, coerentemente alle finalità del corso, gli venga chiesto di eseguire una determinata opera - è strumentalmente necessario per dotarlo del corredo delle nozioni occorrenti. (V 1407/85, mass n 439454; (V 4231/81, mass n 414904; (V 1854/81, mass n 412547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)