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Sez. L, Sentenza n. 1854 del 01/04/1981 (Rv. 412547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLO ALLIEVO - INSEGNAMENTO - OGGETTO UNICO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - CARATTERE SINALLAGMATICO - ESCLUSIONE - RAPPORTO TRA IMPRESA ED ALLIEVI - ASSIMILABILITA AL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DEI PARTECIPANTI AI CORSI ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E DISCIPLINARI DETTATE PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA - RICONDUCIBILITA AL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PROPRIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLO ALLIEVO - INSEGNAMENTO - OGGETTO UNICO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - CARATTERE SINALLAGMATICO - ESCLUSIONE - RAPPORTO TRA IMPRESA ED ALLIEVI - ASSIMILABILITA AL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DEI PARTECIPANTI AI CORSI ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E DISCIPLINARI DETTATE PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA - RICONDUCIBILITA AL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PROPRIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dall'impresa, diretto alla formazione professionale dello allievo, e l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attivita fisica ed intellettuale da parte dell'allievo resta (come il motivo dell'indizione del corso) estranea al sinallagma contrattuale, essendo essa richiesta, indispensabilmente, solo per l'acquisizione delle cognizioni pratiche necessarie alla formazione professionale suddetta. Ne consegue che la semplice prestazione - ad opera del partecipante ad un corso di perfezionamento - dell'attivita fisica ed intellettuale necessaria per l'attuazione dell'insegnamento, non e assimilabile alla prestazione lavorativa dell'apprendista e non e in rapporto di corrispettivita con l'addestramento, mentre non e riconducibile al vincolo di subordinazione proprio del rapporto di lavoro l'assoggettamento dei partecipanti ai corsi alle Disposizioni regolamentari e disciplinari dettate per il personale dell'azienda costituendo esso solo una condizione necessaria per un ordinato e proficuo svolgimento dei corsi medesimi. (V 4946/78, mass n 394672; (V 723/74, mass n 368572; (V 2173/73, mass n 365400; (V 276/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)