Sez. L, Sentenza n. 4231 del 29/06/1981 (Rv. 414904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALLIEVO - INSEGNAMENTO - OGGETTO UNICO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - CARATTERE SINALLAGMATICO - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVAMENTE COSTITUITO TRA IMPRESA ED ALLIEVI - DURATA DEL CORSO ED ANZIANITA DI SERVIZIO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALLIEVO - INSEGNAMENTO - OGGETTO UNICO DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DA PARTE DELL'ALLIEVO - CARATTERE SINALLAGMATICO - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVAMENTE COSTITUITO TRA IMPRESA ED ALLIEVI - DURATA DEL CORSO ED ANZIANITA DI SERVIZIO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di apprendistato, con le caratteristiche che gli sono proprie secondo la definizione normativa (art 2 legge 19 gennaio 1955 n 25), si distingue dal rapporto che si istituisce attraverso la frequenza dei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, essendo il primo riconducibile ad una causa giuridica complessa, nella quale, accanto all'Obbligo dell'imprenditore di impartire o fare impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perche questi possa conseguire la capacita tecnica per diventare lavoratore qualificato, rileva altresi l'esistenza di una prestazione lavorativa utilizzata nell'impresa, mentre il secondo e un rapporto nel quale l'insegnamento impartito dall'imprenditore, diretto alla formazione professionale dell'allievo, e l'unico oggetto del contratto la cui realizzazione comporta necessariamente un dispendio di attivita psico-fisica da parte di quest'ultimo, rilevante solo come strumentalmente diretta a siffatta formazione, ma non come collaborazione all'attivita della impresa, talche difetta qualsiasi corrispettivita fra le prestazioni delle parti. Pertanto, ove, a seguito della suddetta frequenza, l'allievo venga assunto dalla impresa che ha organizzato il corso, la durata di questo non potra cumularsi all'effettiva anzianita di servizio, in applicazione degli artt 8 e 19 della citata legge n 25 del 1955 che siffatto cumulo consentono esclusivamente con riferimento al periodo di apprendistato tecnicamente inteso. (V 4946/78, mass n 394672; (Conf 1854/81, mass n 412547).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 8, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)