Sez. 5, Sentenza n. 23886 del 29/05/2007 Cc. (dep. 19/06/2007) Rv. 237254 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Sentenza di applicazione della pena con cui il giudice ritiene le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti - Legittimità - Sussistenza.
RECIDIVA - REITERATA
È legittima la sentenza con cui il Tribunale applichi la pena, ex art. 444 cod.proc.pen., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata è sancito dall'art. 3 L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 69, comma quarto, cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanza aggravanti è, invece, consentito, essendo la "ratio legis" preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice l'applicazione di una pena effettivamente commisurata all'entità del fatto commesso ed alla personalità dell'imputato, ex art. 133 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)