Sez. 4, Sentenza n. 16750 del 11/04/2007 Ud. (dep. 03/05/2007) Rv. 236412 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Recidiva reiterata - Trattamento sanzionatorio - Giudizio di comparazione - Prevalenza dell'attenuante speciale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma secondo, lettera a), cod. proc. pen (art. 99, comma quinto, cod. pen.), cosicché, allorquando il giudice ritenga - con adeguata e congrua motivazione - di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal comma quarto del citato articolo 99 cod. pen., ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 73, comma quinto, d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di merito che, avendo qualificato come facoltativa la recidiva ex articolo 99, comma quarto, cod. pen. e ritenuto di non applicare alcun aumento di pena in ragione delle misere condizioni di vita degli imputati e della limitata gravità dell'episodio di detenzione a fini di spaccio ai medesimi contestato, aveva riconosciuto sussistente con giudizio di prevalenza il fatto di lieve entità ex articolo 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990. (Vedi Corte Cost. 14 giugno 2007, n. 192).
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 390 art. 73 com. 5, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)