Sez. 4, Sentenza n. 29228 del 02/07/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 236910 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Legge n. 251 del 2005 - Recidiva reiterata - Giudizio di bilanciamento - Operatività - Condizioni - Fattispecie in tema di attenuante speciale ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
RECIDIVA - REITERATA
Quando la recidiva reiterata concorre con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. come modificato dalla legge n. 251 del 2005 - solo ove ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. (Fattispecie in tema di giudizio di bilanciamento con prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)