Sez. 6, Sentenza n. 4169 del 16/12/2004 Cc. (dep. 04/02/2005) Rv. 230867 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Termine di durata complessiva di cui all'art. 304 comma sesto cod. proc. pen. - Computo - Incidenza del "congelamento" del computo dei termini di custodia nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE
Il congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dall'art. 303 commi primo, secondo e terzo cod. proc. pen., in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 comma secondo cod. proc. pen. (Conforme a sez. VI, nn. 4170/05, 4171/05, 4172/05, 4173/05, 4174/05, non massimate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)