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Sez. 6, Sentenza n. 15879 del 24/02/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228816 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di durata complessiva di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. - Incidenza dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) n. 3-bis, stesso codice - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228816-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

L'eventuale aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare disposto, per la fase predibattimentale relativa a specifici delitti, a norma dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., non ha alcuna incidenza sulla durata massima della custodia medesima ai sensi dell'art. 304, comma sesto, stesso codice, la quale in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dai commi primo, secondo e terzo del citato articolo 303. (Conforme a sez. VI, nn. 16239/04, 16240/04, 16241/04, non massimate)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 2, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)