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Sez. 2, Sentenza n. 3401 del 11/02/2009 (Rv. 606620 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinatari - Intermediazione mobiliare - Facoltà della P.A. di procedere contro la società o contro i singoli organi responsabili - Sussistenza - Legittimazione alla impugnativa - Spettanza ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio - Conseguenze - Rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606620-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di intermediazione mobiliare, destinatari del decreto di applicazione delle medesime, emesso ai sensi dell'art.193 del d.lgs. n.58 del 1998 dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Consob, possono essere sia gli amministratori, i sindaci e il direttore generale della società sia la società, solidalmente obbligata con gli autori delle violazioni, rientrando nella discrezionalità del Ministero agire contro tutti i coobbligati o contro l'uno o l'altro di essi; ne consegue che, qualora unica destinataria del provvedimento sanzionatorio sia stata la società, i responsabili delle violazioni sono privi della legittimazione a proporre opposizione, non essendo sufficiente al riguardo l'esistenza di un interesse di mero fatto alla rimozione del provvedimento afflittivo e non sussistendo litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali. La relativa improponibilità della domanda deve essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità se prima non esaminata, poichè attinente al limite alla "potestas iudicandi" del giudice adito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 150, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)