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Sez. 2, Sentenza n. 26944 del 15/12/2006 (Rv. 595937 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Sanzioni amministrative in materia di intermediazione mobiliare - Possibili destinatari delle sanzioni - Facoltà della P.A. di procedere contro uno o l'altro dei responsabili - Sussistenza - Legittimazione alla impugnativa - Spettanza ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595937-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di intermediazione mobiliare, destinatari del decreto di applicazione delle sanzioni, emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze su proposta della Consob, possono essere sia gli amministratori, i sindaci e il direttore generale della società, che la società, solidalmente obbligata con gli autori delle violazioni, e rientra nella discrezionalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze agire contro tutti i coobbligati o contro l'uno o l'altro di questi. Ne consegue che, qualora (come nella specie), unica destinataria del provvedimento sanzionatorio sia stata la società, i responsabili delle violazioni sono privi della legittimazione a proporre opposizione, che sussiste solo in presenza dell'interesse giuridico a rimuovere il pregiudizio derivante dall'essere il coobligato l'immediato destinatario del provvedimento e la persona direttamente assoggettata al pagamento della sanzione in favore dell'autorità emittente, non essendo sufficiente alla configurabilità della legittimazione ad opporsi l'esistenza di un interesse di mero fatto di uno dei responsabili alla rimozione del provvedimento afflittivo, quale quello di sottrarsi ad una futura anche se obbligatoria azione di regresso.(Nel caso di specie, essendo stata emessa l'opposizione nei confronti della sola banca, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva rilevato l'improponibilità dell'opposizione proposta dai sindaci contro il decreto emesso ai sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 dal Ministero dell' Economia e Finanze).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)