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Sez. L, Sentenza n. 6601 del 12/06/1995 (Rv. 492799 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Mancata attribuzione al lavoratore di mansioni diverse da quelle pregiudizievoli per la sua salute - Rilevanza come impedimento al decorso del periodo di comporto ex art. 2110 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492799-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Alla facoltà del datore di lavoro di variare le mansioni del lavoratore in senso c.d. "orizzontale" ovvero "verticale", a norma dell'art. 2103 cod. civ., non corrisponde il diritto soggettivo del lavoratore al mutamento delle mansioni di assunzione o acquisite nel corso del rapporto, salvo che diversamente non sia stabilito dal contratto o in via di deroga ammessa dalla legge, neppure quando le anzidette mansioni abbiano carattere morbigeno, restando escluso, anche in tale ipotesi, che l'obbligo del datore di lavoro di variare le mansioni in misura idonea a consentire la prestazione di lavoro senza danno per la salute del lavoratore ed il corrispondente diritto di quest'ultimo trovino fondamento nell'art. 2087 cod. civ., giacché l'obbligo di protezione imposto al datore da tale norma non può ritenersi adempiuto mediante misure che, lasciando immutata l'inadeguatezza ed il carattere morbigeno dell'ambiente o dell'organizzazione di lavoro, facciano ruotare o scambino i singoli lavoratori nelle mansioni nocive ed incidano così, potenzialmente, sulla salute di più di un lavoratore. Pertanto la mancata attribuzione di mansioni diverse da quelle che si assumono pregiudizievoli per la salute del lavoratore, non essendo sanzionabile come violazione di un dovere giuridico o come inadempimento contrattuale, non rileva come impedimento al decorso del periodo di comporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2110 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)