Sez. L, Sentenza n. 8152 del 22/07/1993 (Rv. 483246 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - In genere | Impedimento fisico del prestatore determinante solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni - Sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente costretto da infermità a svolgere i propri compiti solo in posizione seduta.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - In genere
L'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, non è ravvisabile ove l'impedimento fisico del prestatore determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate, superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro, compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza del giustificato motivo di recesso in relazione ad una infermità sopravvenuta che consentiva al dipendente di svolgere i propri compiti solo in posizione seduta, con modalità di esecuzione del lavoro già precedentemente adottate per altri addetti nell'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)