Sez. 6, Sentenza n. 3391 del 29/09/1995 Cc. (dep. 06/11/1995) Rv. 203314 - 01
Misure di sicurezza - In genere | Fatto non costituente reato al momento della sua commissione - Applicabilità di misura di sicurezza - Esclusione - Fatto costituente reato per il quale non era prevista la misura - Applicabilità della stessa - Sussistenza - Ragioni.
Misure di sicurezza - In genere
Il disposto dell'art. 200 comma primo cod. pen. - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - va interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura; deve invero considerarsi che il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli artt. 25 comma secondo della Costituzione e 2 comma primo cod. pen., riguarda le norme incriminatrici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato e non invece le misure di sicurezza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 200 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)