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Sez. 1, Sentenza n. 9269 del 01/03/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233586 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca - Applicazione - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233586-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)