Sez. 1, Sentenza n. 13039 del 11/03/2005 Cc. (dep. 07/04/2005) Rv. 231598 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - RETROATTIVITÀ | Fatto costituente reato per il quale non era prevista la misura di sicurezza - Normativa successiva - Applicazione - Principio di irretroattività della legge penale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a confisca di cui alla L. n. 108 del 1994 per il delitto di usura.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - RETROATTIVITÀ
Il disposto dell'art. 200, comma primo, cod. pen. - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, é possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di prevenzione iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1996 n. 108 - che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura - é consentita l'applicazione e l'esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura.
Riferimenti normativi: Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)