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Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 03/10/1996 Cc. (dep. 06/03/1997) Rv. 207140 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Applicazione - Principio di irretroattività della legge penale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a confisca di cui al D.L. n. 399 del 1994 per il delitto di usura.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207140-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 cod. pen. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 cod. pen., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)