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Sez. 3, Sentenza n. 7391 del 19/07/1990 (Rv. 468299 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - PERMUTA - CONGUAGLIO - ESCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468299-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - PERMUTA - CONGUAGLIO - ESCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE - CONDIZIONI.*

Poiché l'esclusione della prelazione agraria nel caso di permuta, prevista dall'art. 8, secondo comma, legge 26 maggio 1965 n. 590, deve ritenersi riferita in considerazione del tenore letterale della norma, ed in Mancanza di ulteriori precisazioni, al contratto tipico previsto dall'art. 1552 cod. civ., può rientrare nel campo di applicazione di tale norma il contratto che abbia ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà con conguaglio il denaro solo quando il conguaglio adempia alla funzione accessoria di pareggiare la differenza di valore tra le due cose reciprocamente trasferite e costituisca, pertanto, elemento secondario ed accessorio rispetto al valore del bene cui si accompagna, ma non quando il versamento in danaro effettuato da una delle parti sia prevalente rispetto al valore della cosa trasferita all'altro contraente. (Conf 4729/82, mass n 422687; (contra 4948/88, mass n 459773).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)