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Sez. 1 - , Sentenza n. 19585 del 22/06/2020 Cc. (dep. 30/06/2020) Rv. 279367 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari - Applicabilità dell'art. 58-quater, comma 7 -bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279367-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., che vieta la concessione più di una volta dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., non si applica all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della diversa natura di tale istituto nonché della sopravvenuta abrogazione dell'art. 94-bis del citato d.P.R. ad opera dell'art. 4, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)