Sez. 1, Sentenza n. 6287 del 23/10/2014 Cc. (dep. 12/02/2015) Rv. 262825 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Revoca - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di concessione dei benefici penitenziari - Operatività - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera quando è richiesta l'applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale misura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa disposta dall'art. 58 quater, della legge 26 luglio 1975 n.354 che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)