Sez. U, Sentenza n. 19391 del 20/09/2007 (Rv. 598551 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - SENTENZA | Contestazioni circa la sussistenza di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere - Proposizione della questione di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - SENTENZA
È inammissibile il ricorso per cassazione, sia pure prospettato per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la sentenza del Consiglio di Stato che prenda in esame la tutelabilità della posizione giuridica fatta valere, trattandosi di questione riguardante il merito (fattispecie in cui, la sentenza del Consiglio di Stato non aveva avuto ad oggetto il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, ovvero la ricognizione dei limiti esterni alla giurisdizione amministrativa, ma aveva negato che, in relazione al rifiuto della Regione Lombardia di esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 cod. civ., il ricorrente vantasse una posizione di interesse legittimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)