Sez. U, Sentenza n. 10841 del 10/07/2003 (Rv. 564934 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Contestazioni circa la sussistenza di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere - Inammissibilità del regolamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Allorché si faccia questione circa la sussistenza, nell'ordinamento, di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere, si introduce una problematica che attiene al merito e non già alla giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ed irrilevanza della formale proposizione della questione stessa in termini di devoluzione della "potestas iudicandi" all'uno o all'altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)