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Sez. U, Sentenza n. 28500 del 23/12/2005 (Rv. 586380 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Contestazioni circa la sussistenza di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere - Inammissibilità del regolamento - Proposizione della questione di giurisdizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586380-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Allorchè si faccia questione circa la sussistenza, nell'ordinamento, di una norma astrattamente idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere, si introduce una problematica che attiene al merito e non già alla giurisdizione, con la conseguenza che come è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, così risulta irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di devoluzione della "potestas iudicandi" all'uno o all'altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)