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Sez. U, Ordinanza n. 24400 del 23/11/2007 (Rv. 600361 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Iscrizione e permanenza nelle liste di collocamento - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600361-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

L'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento discrezionale neppure sul piano tecnico, e né l'esercizio di un potere da parte della P.A., costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (principio affermato in controversia in cui i ricorrenti, avviati al lavoro nell'ambito privatistico senza stabilità di lavoro e indeterminatezza del rapporto, chiedevano - nei confronti dell'Assessorato regionale al lavoro - il risarcimento del danno da loro subito per effetto della illegittima formazione delle graduatorie nelle liste e della conseguente tardiva chiamata, a causa delle quali non avevano potuto beneficiare delle migliori opportunità di occupazione - con avviamento a tempo indeterminato presso enti ospedalieri -, che sarebbero invece derivate dalla tempestiva e corretta formazione delle graduatorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 10 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1969 num. 52 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)