Sez. L, Sentenza n. 3549 del 07/03/2012 (Rv. 621213 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Selezione ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 - Utile collocazione in graduatoria - Diritto soggettivo all'avviamento - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)
Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modificazioni, l'assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime. Ne consegue che coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un diritto soggettivo all'avviamento a selezione atteso che la legge non attribuisce all'amministrazione una potestà discrezionale nell'accertamento dei relativi presupposti, trattandosi di attività meramente tecnico-esecutiva, nè autorizza l'ente pubblico a sospendere l'efficacia delle graduatorie.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)