Sez. U, Sentenza n. 911 del 17/12/1999 (Rv. 532300 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Iscrizione nei relativi elenchi - Aspetti di discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Diritto soggettivo dell'interessato - Configurabilità - Controversie in materia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, a norma della legge n. 482 del 1968 (ora abrogata e sostituita dalla legge n. 68 del 1999) si configura come atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina del settore e nello svolgimento di tale funzione la pubblica amministrazione svolge un'attività di "certazione", se del caso a seguito di un momento di discrezionalità tecnica, e mai amministrativa; ne consegue che i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un diritto soggettivo all'iscrizione nei suddetti elenchi, e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie l'iscrizione era stata rifiutata per il mancato possesso della cittadinanza italiana).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)