Sez. L, Sentenza n. 5801 del 22/11/1985 (Rv. 442986 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - CONSEGUENZE - NOTIFICA RITUALE DELLA IMPUGNAZIONE - DECISIONE NEL MERITO - MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA E ASSEGNAZIONE DI NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - CONSEGUENZE - NOTIFICA RITUALE DELLA IMPUGNAZIONE - DECISIONE NEL MERITO - MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA E ASSEGNAZIONE DI NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA.*
La mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione non comporta, nel rito del lavoro, la fissazione di altra udienza e la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ma impone al giudice di decidere nel merito l'impugnazione, a meno che quest'ultima - pur tempestiva stante il deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 434 cpv. Cod. proc. civ. - risulti non ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione della udienza di discussione. In tale ipotesi il giudice deve fissare a norma degli artt. 359 e 281 cod. proc. civ. una nuova udienza e assegnare un nuovo termine, di natura perentoria, all'appellante per rinnovare la notifica di quegli Atti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine importa la Estinzione del giudizio d'appello in forza del combinato disposto degli artt. 291 e 307, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 4088/84, mass n 436041, sulla seconda parte; (V 3393/84, mass n 435401, sulla seconda parte; (Conf 2752/83, mass n 427665, sulla prima parte; (Conf 282/83, mass n 425090, sulla prima parte; (Conf 1884/82, mass n 419727, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)