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Sez. 3, Sentenza n. 9689 del 16/11/1994 (Rv. 488653 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Configurabilità - Requisiti - Cambiamenti d'uso non implicanti innovazioni nella disciplina giuridica del rapporto - Esclusione- Tutela - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488653-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

L'art. 80 della legge sull'equo canone il quale prevede il diritto del locatore di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui il conduttore abbia adibito l'immobile locato ad un uso diverso da quello pattuito si riferisce solo al mutamento di destinazione che importi il passaggio del regime giuridico del rapporto dall'una all'altra categoria di locazioni considerate dalla medesima legge, restando estranei alla previsione normativa quei cambiamenti d'uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina giuridica del rapporto, in relazione ai quali è configurabile soltanto un inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'ordinaria azione di risoluzione (nella specie, il contratto prevedeva l'esercizio di un'autocarrozzeria e il conduttore aveva adibito il locale a deposito di automobili da riparare e di materiali per l'esercizio dell'attività di autocarrozziere in un locale vicino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)