Sez. 1, Sentenza n. 2245 del 27/02/1998 (Rv. 513180 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Proventi della gestione corrisposti ai fiducianti da una società fiduciaria - Assimilabilità ai redditi di capitale ex art. 41 lett. a) e i) del d.P.R. n. 597/73 - Esclusione - Conseguenze in tema di ritenute di acconto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
I proventi della gestione, corrisposti ai fiducianti da una società fiduciaria all'atto del disinvestimento totale o parziale delle somme e dei titoli ad essa affidati, non vanno assoggettati alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non essendo assimilabili ai redditi o proventi "in misura definita" contemplati dall'art. 41, lettera a) e i) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, atteso che l'impiego di capitale attuato per il tramite di forme di gestione collettiva di valori mobiliari si realizza secondo uno schema che si riconduce alla struttura dell'investimento a fini di partecipazione, anziché a quella del prestito, e che, conseguentemente, il frutto che ne deriva assume natura di utile e non può essere quindi assimilato ai redditi di capitale "in forma definita", dal momento che non solo il suo ammontare, ma la sua stessa esistenza è legata agli esiti della gestione, posto che essa si svolge (non solo nell'interesse, ma anche) a rischio dei partecipanti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)