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Sez. 5, Sentenza n. 13995 del 22/09/2003 (Rv. 567049 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Gestione di capitali affidati a una società fiduciaria - cd. Prelievi automatici garantiti - Assoggettabilità a tributo come reddito di capitale - Affermazione - Indipendentemente dall'effettività della percezione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567049-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposta sul reddito, i cosiddetti. prelievi automatici garantiti sulle somme affidate, per l'investimento e l'amministrazione, ad una società fiduciaria costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, lett i), del d.P.R. n. 597 del 1973 (applicabile <ratione temporis>) e non redditi derivanti da operazioni speculative, i quali, in base all'art. 76 dello stesso testo, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. Pertanto, per essi, ai sensi dell'art. 42, ad eccezione degli interessi sui capitali dati a mutuo (che secondo l'art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 597 cit., devono presumersi, salvo prova contraria, percepiti alle scadenze), in mancanza del conseguimento del possesso del reddito, difetta la condizione dell'imposizione diretta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 42, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)