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Sez. 1, Sentenza n. 11184 del 22/08/2001 (Rv. 549029 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Obbligo di contestazione immediata imposto dall'art. 201 del CS - Deroga in presenza di motivi che la renda impossibile - Indicazione nel verbale notificato al trasgressore - Necessità - Omissione - Effetti - Nullità dell'ordinanza - Ingiunzione.
Stato
decisa il 2001-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549029-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni del C.S., la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza - ingiunzione sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore conteneva solo generica giustificazione dell'impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)