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Sez. U, Sentenza n. 9234 del 25/06/2002 (Rv. 555307 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico previdenziale (INAIL) collocato a riposo - Domanda di riliquidazione di trattamento integrativo a carico di apposito fondo costituito dall'ente pubblico ed alimentato anche da contributi dei dipendenti - Controversie relative (sorte in periodo antecedente al 30 giugno 1998) - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555307-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie promosse da ex dipendenti in quiescenza nei confronti di ente pubblico previdenziale erogante un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione (nella specie, l'INAIL), ed aventi per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l'inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate, sono devolute - se attinenti a questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998 (data stabilita quale discrimine temporale per il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998) - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo le stesse relative a prestazioni che, in quanto corrisposte da un fondo direttamente amministrato dal medesimo ente pubblico datore di lavoro ed alimentato da contributi posti a carico di entrambe le parti, ineriscono strettamente al pregresso rapporto di pubblico impiego; con la conseguenza che, non essendo in discussione un rapporto previdenziale diverso da quello di lavoro, non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Nè rileva in senso contrario il fatto che l'ente pubblico previdenziale sia sottoposto alla vigilanza e al controllo dei ministeri competenti o che le finanze dell'ente medesimo siano assoggette alle disposizioni della tesoreria unica ovvero, ancora, che la nomina dei suoi organi più rappresentativi sia fatta con decreto del Capo dello Stato, trattandosi di circostanze che non comportano alcun intervento diretto dello Stato nella consistenza del fondo e nella conseguente erogazione del trattamento integrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)