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Sez. U, Sentenza n. 8089 del 04/06/2002 (Rv. 554868 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI | Dipendente dell'INPS collocato a riposo - Pensione integrativa - Domanda di riliquidazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Principio espresso in fattispecie di rapporto di pubblico impiego conclusosi anteriormente al 30 giugno 1998 e di domanda introdotta prima del 15 settembre 2000.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554868-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI

Le controversie che hanno per oggetto prestazioni previdenziali che l'INPS corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che esse non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di natura essenzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto in qualità di datore di lavoro. (Principio espresso in fattispecie di rapporto di pubblico impiego conclusosi anteriormente al 30 giugno 1998, data indicata come discrimine temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - ora art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, nella quale la domanda dinanzi al giudice di primo grado era stata introdotta anteriormente al 15 settembre 2000, data fissata dalla stessa norma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)