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Sez. 6, Sentenza n. 1105 del 13/03/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208637 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza - Beni già presenti nel patrimonio per lecita acquisizione e migliorati con denaro di provenienza non giustificata - limitazione del sequestro in proporzione del valore della miglioria o limitatamente alle parti aggiunte - legittimità.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208637-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, è necessario, perché sia rispettato il principio costituzionale fissato dall'art. 42 cost., che l'oggetto del sequestro sia proporzionale all'incremento patrimoniale ingiustificato. Perciò, quando risulta che un bene legittimamente appartiene al soggetto, ma è stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, il sequestro deve essere limitato soltanto alle porzioni o al valore del bene corrispondente al reimpiego in esso effettuato di tali disponibilità.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)