Sez. 6, Sentenza n. 249 del 24/01/1995 Cc. (dep. 15/05/1995) Rv. 201198 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Confisca di beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza - Beni acquistati legittimamente e migliorati con danaro di provenienza non giustificata - Confisca del bene nel suo complesso - Illegittimità - Confisca limitata alla parte di valore proporzionata al reimpiego di profitti ingiustificati - Legittimità.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
In tema di misure di prevenzione, l'art. 2 ter legge n. 575/1965, introdotto dall'art. 14 legge 13 settembre 1982 n. 646, è conforme all'art. 42 Cost. in quanto vi sia stretta corrispettività tra l'oggetto del sequestro (e della successiva confisca) e l'entità patrimoniale corrispondente alla misura dell'illecito arricchimento. Ne consegue che non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, "ab origine" risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite; esiste invece la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da titolo dimostrato lecito. In queste ultime ipotesi, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il precetto costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Ciò si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)