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Sez. 3, Sentenza n. 4051 del 17/06/1986 (Rv. 446860 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - DURATA DEI CONTRATTI - CALCOLO CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446860-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - DURATA DEI CONTRATTI - CALCOLO CRITERI.*

L'art. 17 della legge n. 11 del 1971, stabilendo - con disposizione applicabile anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore - che la durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto è elevata a quindici anni, non ha posto una proroga quindicennale di tali contratti, bensì un periodo minimo di durata di essi, nel quale va compreso, per i rapporti in corso e mai interrotti, anche il tempo anteriore all'entrata in vigore di tale legge. (Conf 300/85, mass n 438524; (Conf 3538/82, mass n 421521; (Conf 3737/81, mass n 414376; (Conf 11/80, mass n 403372).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)