Sez. 3, Sentenza n. 4430 del 17/05/1997 (Rv. 504489 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI | Affitto a conduttore, non coltivatore diretto - Contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge 203 del 1982 - Proroga quindicennale - Decorrenza - Ultimo contratto (art. 22 primo comma) - Forma - Natura novativa o confermativa - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI
Se alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 è in corso un contratto di affitto agrario a conduttore, non coltivatore diretto, la relativa durata (quindicennale) decorre dall' ultimo contratto intercorso tra le parti, sia esso espresso o tacito, ricognitivo o novativo (primo comma dell' art. 22 di detta legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)