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Sez. 3, Sentenza n. 4430 del 17/05/1997 (Rv. 504489 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI | Affitto a conduttore, non coltivatore diretto - Contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge 203 del 1982 - Proroga quindicennale - Decorrenza - Ultimo contratto (art. 22 primo comma) - Forma - Natura novativa o confermativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504489-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI

Se alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 è in corso un contratto di affitto agrario a conduttore, non coltivatore diretto, la relativa durata (quindicennale) decorre dall' ultimo contratto intercorso tra le parti, sia esso espresso o tacito, ricognitivo o novativo (primo comma dell' art. 22 di detta legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)