Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 10/06/1982 (Rv. 421521 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - A NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PORTATA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - A NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PORTATA.*
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto a fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto non sia inferiore a quindici anni, disponendo così non già una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore al detto momento, nel computo del quale è da considerare pertanto anche quello trascorso prima dell'entrata in vigore delle leggi 22 luglio 1966 n. 606 e n. 11 del 1971, sempre che il rapporto abbia avuto ed abbia, a tale momento, ininterrotto svolgimento. (Conf 1418/80, mass n 404963; (Conf 3864/79, mass n 400325; (Conf 2917/76, mass n 381683; (Conf 2216/75, mass n 376005).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)